Ordinanza n. 38 del 2022

ORDINANZA N. 38

ANNO 2022

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.R. 20/2006 e alla L.R. 69/2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-13 agosto 2020, depositato in cancelleria il 13 agosto 2020, iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 13 agosto 2020, iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 12, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Toscana 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.R. 20/2006 e alla L.R. 69/2011), commi rispettivamente sostitutivi del comma 1 e dell’alinea del comma 6 dell’art. 13-bis della legge della Regione Toscana 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), nonché modificativo della lettera a) del medesimo comma 6 dell’art. 13-bis della legge reg. Toscana n. 20 del 2006;

che, secondo la ricostruzione del ricorrente, l’art. 12, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2020, nella parte in cui esclude dal servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, ivi compresa la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, poiché determinerebbe l’invasione delle competenze legislative riservate in via esclusiva allo Stato in materia di concorrenza e tutela dell’ambiente, desumibile dal fatto che: l’art. 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel definire il servizio idrico integrato (SII), stabilisce l’aggregazione verticale dei tre segmenti di tale servizio (acquedotto, fognatura e depurazione), estendendo l’ampiezza del servizio anche agli usi industriali delle acque, in cui converge la depurazione delle acque reflue industriali che scaricano nella pubblica fognatura ad uso “civile”, ovvero che convogliano acque reflue urbane; l’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce l’integrazione orizzontale del servizio idrico integrato, secondo il principio dell’unicità della sua gestione, per cui, fatte salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge, all’interno di ciascun ambito ottimale la gestione del servizio è affidata ad un unico gestore;

che, sempre ad avviso del ricorrente, l’art. 12, comma 3, della legge reg. Toscana n. 32 del 2020, nella parte in cui prevede che il gestore degli impianti di depurazione delle acque reflue non sia necessariamente il gestore del servizio idrico integrato, lederebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e) e s), Cost., poiché sarebbero invase, come detto, le competenze legislative riservate in via esclusiva allo Stato in materia di concorrenza e tutela dell’ambiente, stabilendo l’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 il principio dell’unicità della gestione del servizio idrico integrato;

che, in base alla prospettazione della difesa statale, l’art. 12, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 32 del 2020, nella parte in cui prevede che il gestore degli impianti sia comunque autorizzato ad accettare, in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, i rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite rispettivamente stabiliti per lo scarico nelle fognature civili e industriali, recherebbe vulnus all’art. 117, secondo comma lettera s), Cost., in ragione dell’invasione della competenza legislativa riservata in via esclusiva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; introdurrebbe, infatti, deroghe al divieto generale di utilizzare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti, sancito dall’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, deroghe non contemplate dallo stesso art. 110, commi 2, 3 e 4, che subordina tale possibilità ad un provvedimento espresso di autorizzazione ovvero a precise limitazioni nel caso di deroghe automatiche e sempre che siano osservati precisi vincoli;

che la Regione Toscana si è costituita nel giudizio con atto depositato il 16 settembre 2020, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri siano dichiarate non fondate, poiché il convogliamento negli impianti industriali anche delle acque reflue civili sarebbe operazione strettamente regolata da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore del depuratore e il soggetto gestore del servizio idrico integrato;

che hanno presentato opiniones amici curiae l’Associazione conciatori società cooperativa e il Consorzio conciatori di Ponte a Egola società cooperativa, depositate entrambe il 20 ottobre 2020 ed ammesse con decreto presidenziale del 21 aprile 2021, ai sensi dell’art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, che concludono per la non fondatezza del ricorso.

Considerato che l’art. 12 della legge della Regione Toscana 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla L.R. 20/2006 e alla L.R. 69/2011) è stato abrogato dall’art. 1 della legge della Regione Toscana 31 maggio 2021, n. 17 (Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006);

che, a seguito di tale abrogazione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato il 20 luglio 2021, previa conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 13 luglio 2021;

che la Regione Toscana ha accettato la rinuncia con atto depositato il 24 agosto 2021, in conformità alla delibera della Giunta regionale del 2 agosto 2021, n. 772;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 253 e n. 100 del 2021).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2022.